Art. 41.
(Provvedimenti sulla sospensione necessaria e sull'interruzione del processo).

      1. La sospensione del processo è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione o dal collegio giudicante con ordinanza motivata non impugnabile.
      2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 28.